TITOLO I

LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI E I LORO COMPITI

Art. 1

Le biblioteche pubbliehe statali rette dal Ministero della pubblica istruzione si dividono in:

1° nazionali;

2° universitarie;

3° biblioteche aventi particolari compiti e funzioni;

4° biblioteche relative a sezioni musicali.

 

a) Le bibiloteche nazionall sono:

-la biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma;

-la biblioteca nazionale centrale di Firenze;

-la biblioteca nazionale "Sagarriga - Visconti Volpi" di Bari;

-la bibiloteca nazionale "Braidense" di Milano;

-la biblioteca nazionale "Vittorio Emanuele II" di Napoli;

-la biolioteea nazionale dl Palermo;

-la biblioteea nazionale universitaria di Torino;

-la biblioteca nazionale "Marciana" di Venezia.

 

b) Le bibiloteche universitarie sono:

-la biblioteca universitaria di Bologna;

-la biblioteca universitaria di Cagliari;

-la biblioteca universitaria di Catania;

-la bibiloteca universitaria di Genova,

-la biblioteca universitaria di Messina;

-la biblioteca universitaria di Modena;

-la biblioteca universitaria di Napoli;

-la biblioteca universitaria di Padova;

-la biblioteca universitaria di Pavia;

-la biblioteca universitaria di Pisa;

-la biblioteca universitaria Alessandrina di Roma;

-la biblioteca universitaria di Sassari.

 

c) Le bibiloteche avantl particolari compiti e funzionl sono:

-la biblioteca statale di Cremona;

-la biblioteca Marucelliana di Firenze:

-la biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze;

-la biblioteca Riccardiana di Firenze;

-la biblioteca statale Isontina di Gorizia;

-la biblioteca statale di Lucca;

-la biblioteca Estense di Modena;

-la biblioteca Palatina di Parma;

-la biblioteca Angelica di Roma;

-la biblioteca Baldini di Roma;

-la biblioteca Casanatense di Roma;

-la biblioteca dell'lstituto di archeologia e storia dell'arte di Roma;

-la biblioteca dell'lstituto di storia moderna e contemporanea di Roma;

-la biblioteca medica statale di Roma;

-la biblioteca Vallicelliana di Roma;

-la biblioteca reale di Torino.

 

d) Le sezioni musicali sono:

-la sezione musicale annessa al Conservatorio di S. Cecilia in Roma, retta dalle disposizioni di cui al regio decreto 2 marzo 1882, n.716 ed al regio decreto 22 agosto 1919, n.1672;

-la sezione musicale della biblioteca Palatina di Parma, istituita con regio decreto 14 luglio 1889, n.6431 e retta secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 24 novembre 1891.

 

Art. 2

Oltre le biblioteche anzidette, vi sono biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali.

Le biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali sono:

-la biblioteca del Monumento nazionale di Casamari;

-la biblioteca del Monumento nazionale di Cava dei Tirreni;

-la biblioteca del Monumento nazionale di Farfa:

-la biblioteca del Monumento nazionale di Grottaferrata;

-la biblioteca del Monumento nazionale di Montecassino;

-la biblioteca del Monumento nazionale di Montevergine;

-la biblioteca del Monumento nazionale dei Gerolamini di Napoli;

-la biblioteca del Monumento nazionale di S. Giustina di Padova;

-la biblioteca del Monumento nazionale di Praglia;

-la biblioteca del Monumento nazionale di Subiaco;

-la biblioteca del Monumento nazionale di Trisulti.

In tali biblioteche si applicano le norme del D.P.R. 5/9/1967, n.1501 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali in quanto non contrastino con le norme speciali che le reggono.

 

Art. 3

Il Ministro per la pubblica istruzione può provvedere con suoi decreti a specializzare alcune biblioteche, a riunire amministrativamente talune delle biblioteche minori ad altre maggiori della medesima città, e, con il concerto del Ministro per il tesoro, ad istituire sezioni staccate.

 

Art. 4

Le due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze hanno i seguenti compiti:

a) raccogliere e conservare tutto quello che si pubblica in Italia e che esse ricsvono in virtù della legge per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni;

b) documentare in modo completo la cultura italiana con l'acquisto delle opere che ne sono l'espressione e di quelle più importanti che la illustrano:

c) documentare nella sua continuità e generalità anche la cultura straniera;

d) assumere e coordinare iniziative e servizl bibliografici di interesse nazionale ed internazionale.

La Biblioteca nazionale centrale di Roma pubblica il bollettino delle opere moderne straniere acquisite dalle bibiloteche pubbliche statali, che viene distribuito gratuitamente alle biblioteche pubbliche statali, alle soprintendenze bibliografiche, alle biblioteche pubbliche degli enti locali delle città capoluogo di provincia, alle biblioteche di facoltà universitarie, nonché agli istituti universitari ed alle scuole statali di secondo grado che ne facciano richiesta. Esso può inoltre costituire oggetto di scambio con pubblicazioni di pari importanza di enti e istituti italiani e stranieri.

La biblioteca nazionale centrale di Firenze cura in cooperazione con il centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, la redazione della bibliografia nazionale italiana, contenente la descrizione delle opere ricevute per diritto di stampa, e, contemporaneamente, la redazione delle relative schede a stampa.

 

Art. 5

Le altre biblioteche nazionali hanno i seguenti compitl:

a) documentare nel modo più largo possibile, la cultura Italiana, con particolare riguardo a quella della regione in cui hanno sede;

b) documentare la cultura straniera con l'acquisto delle più importanti e significative pubblicazioni;

c) assumere e promuovere iniziative bibliografiche di interesse regionale, d'intesa con la competente soprintendenza bibliografica.

Nelle regionl in cui non esista una biblioteca nazionale i compiti di cui alis letters a) e c) sono disimpegnati dalla biblioteca pubblica statale della città capoluogo di regione, la quale provvederà ad acquistare anche le pubblicazioni straniere che appaiono indispensabili per gli studiosi delle varie discipline.

 

Art. 6

Le biblioteche universitarie hanno i seguenti compiti:

a) porgere ai discenti i necessari sussidi per gli studl che si compiono nell'università:

b) offrire ai docenti gli strumenti di ricerca propri della disciplina che essi professano con particolare riguardo alle opere di consultazione e di carattere generale;

c) promuovere, mediante opportunl accordi, un coordinamento con le biblioteche di facoltà e di istituto, specialmente al fine della formazione di cataloghi collettivi.

 

Art. 7

Le biblioteche universitarie con sede in città, ove non esista una biblioteca pubblica statale che possa soddisfare le esigenze essenziali di ogni ramo della cultura o una biblioteca pubblica non statale che possa adeguatamente farne le veci, hanno, in aggiunta al compiti indicati nel. I'articolo precedente, quelli spettanti a biblioteche pubbliche del tipo anzidetto.

 

Art. 8

La biblioteca statale di Cremona, la biblioteca Marucelliana di Firenze, la biblioteca statale di Gorizia, la biblioteca statale di Lucca, la biblioteca Estense di Modena, la biblioteca Palatina di Parma assolvono oltre i compiti derivanti dalle loro particolari tradizioni, anche i compiti assegnati alle biblioteche universitarie dal precedente art. 7.

 

Art. 9

Le biblioteche Medicea, Laurenziana e Riccardiana di Firenze, le biblioteche Angelica, Casanatense e Vallicelliana di Roma assolvono i compiti derivanti dalla loro particolare formazione storica e, nell'ambito delle materie più largamente rappresentate nelle loro raccolte concorrono al raggiungimento dei fini assegnati alle biblioteche nazionaii centrali delle rispettive sedi.

 

Art 10

La biblioteca dell'istituto di archeologia e storia dell'arte, Ia biblioteca dell'istituto di storia moderna e contemporanea, la biblioteca medica statale di Roma curano l'integrazione e l'aggiornamento delle raccolte delle rispettive discipline.

 

Art. 11

Nelle città dove sono più biblioteche pubbliche statali i loro direttori si riuniscono in comitato, presieduto e convocato almeno ogni sei mesi dal direttore di qualifica più elevata o di maggiore anzianità nella quali-fica, per deliberare sulle questioni di interesse comune attinenti al coordinamento degli acquistl del materiale librario, nonché dei lavori catalografici e bibliografici, dei servizi, orari, periodi di chiusura delle biblioteche. Nelle città sedi di soprintendenze bibliografiche, il soprintendente fa parte del comitato. Il comitato, ovvero, dove esso non esista, i singoli direttori delle biblioteche pubbliche statali, avranno cura di promuovere, anche con altre biblioteche pubbliche non statali della medesima città, opportuni accordi diretti ad assicurare il migliore coordinamento delle attività degli istituti.

 

Stralcio iniziale del D.P.R. 5/9/1967, n.1501 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

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